Basta con i certificati !
L'Autocertificazione è un tuo diritto
!

Ogni volta che ci avviciniamo ad uno sportello pubblico per prima cosa veniamo sommersi da richieste di certificati. Secondo i burocrati dovremmo passare la nostra vita a procurarci pezzi di carta in cui sono contenuti dati spesso già in possesso di chi illegalmente li richiede.
Sin dal 1968, infatti, una legge ha affermato il diritto del cittadino ad autocertificarsi, liberandolo dalla schiavitù del certificato inutile.
Malgrado questo diritto sia stato riaffermato con forza nell'ormai famosa legge 241/90, non è bastato a rimuovere l'attaccamento di molti burocrati ad una prassi inutile e dispendiosa né è riuscita ad informare adeguatamente gli italiani sulla effettiva possibilità di sottrarsi ad una procedura superata ed illegittima.

Si tratta quindi di dire basta: di rifiutarsi di produrre certificati, di avvalersi, in tutti i casi previsti dalla legge, del diritto di autocertificarsi e soprattutto di pretendere che questo diritto sia riconosciuto. E nei casi estremi, di essere pronti a denunciare abusi ed omissioni. Solo così la burocrazia abbandonerà la ripetitiva prassi di chiederci: "ha portato i certificati?".

Vediamo meglio che cos'è l'autocertificazione:
è il diritto del cittadino di rilasciare ad un qualsiasi ufficio pubblico (all'impiegato o al funzionario competente a ricevere i documenti richiesti per avviare un determinato procedimento amministrativo, es. impiegato addetto dell'ufficio asili nido) una dichiarazione sostitutiva da lui stesso sottoscritta, che sostituisce, a tutti gli effetti, il normale certificato.

In pratica la legge sull'autocertificazione consente al cittadino di evitare di perdere tempo nel procurarsi i vari certificati richiestigli per avviare un qualunque procedimento amministrativo (ad es: per avere la patente, il passaporto, per l'iscrizione ad una scuola pubblica ecc.).

La legge, infatti, gli conferisce il diritto di andare direttamente all'ufficio competente per la pratica che gli interessa ed avviarla rilasciando all'impiegato una o più autocertificazioni.

AUTOCERTIFICAZIONE

Cos'è

Per lo svolgimento di numerose pratiche i cittadini hanno la facoltà di produrre, in sostituzione dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di servizi pubblici, una autocertificazione, ovvero una propria dichiarazione attestante fatti o situazioni personali.

La Pubblica Amministrazione ed i gestori dei servizi pubblici non possono più richiedere alcun certificato ai cittadini.

 Come si fa

L'autocertificazione può essere fatta presso la propria abitazione o nell'ufficio in cui il soggetto si trova, senza doversi recare in Comune per richiedere il normale certificato. Sarà sufficiente dichiarare in modo chiaro e semplice i fatti e sottoscrivere.

          Esempio:   se viene richiesto il certificato di residenza sarà sufficiente dichiarare:

                         Io sottoscritto ............. nato il........ a....... dichiaro di essere residente nel                             Comune di ..................... in Via ............. n°.......

                                  Data.........                                                   Firma ..........................

 

Attenzione: La firma non dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale: quindi  non   sarà  necessario sostenere la spesa di £. 20.000 dovute per l'imposta di bollo.

Allo scopo di  rispondere alla quasi  totalità dei casi, è possibile scaricare i moduli già predisposti: basta stamparli, completarli e consegnarli all'ufficio competente.

 

Come si presenta

L'autocertificazione può essere  presentata direttamente e personalmente all'Ufficio che  richiede il certificato, oppure essere trasmessa per posta, via fax, tramite terze persone o posta elettronica.

L'autocertificazione può essere presentata presso tutti gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni  (Comune, Prefettura, Questura, NPS, Motorizzazione, Provincia, Regione, ecc.) ed a tutti i gestori di pubblici servizi  ( Enel, Telecom, Omnitel, Aci, Azienda Gas, Trasporti, Acqua, ecc.).

L'autocertificazione  può essere presentata agli Uffici o Aziende private  (Banche, Agenzie Viaggi, Agenzie per il recupero crediti, ecc.) che vi consentano.

Attenzione: quando il  certificato  è richiesto  da  un'Azienda  privata  e  quest'ultima  lo                      trasmette ad un Ente pubblico, è possibile avvalersi dell'autocertificazione.

 

Cosa si può autocertificare

Per accedere al modulo da utilizzare cliccare sulla voce d'interesse.

I certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione sono:

1 - data e luogo di nascita,

2 - residenza,

3 - cittadinanza,

4 - godimento dei diritti civili e politici,

5 - stato di celibe, coniugato o vedovo,

6 - esistenza in vita,

7 - nascita del figlio,

8 - decesso del coniuge, ascendente o discendente,

9 - tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, compreso il foglio matricolare,

10 - iscrizione in Albi, Registri o Elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione,

11 - composizione della famiglia anagrafica,

12 - titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di
      specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
        qualificazione tecnica,

13 - situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e
        vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi
        contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;possesso
        e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente
        nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente all'interessato,

14 - stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di
        studente
,

15 - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
        o simili,

16 - iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,

17 - di non aver riportato condanne penalie di non essere a conoscenza di procedimenti penali a          carico,

18 - qualità di vivenza a carico,

19 - di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di           prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministartivi iscritti nel casellario           giudiziale ai sensi della vigente normativa.

20 - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di          concordato

21 - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Quando non è possibile avvalersi dell'autocertificazione si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Questa è una dichiarazione resa dal cittadino comprovante fatti, stati e qualità  personali o riferiti ad altre persone, di cui il soggetto interessato sia a diretta conoscenza.

                 

Esempio:

se l'impianto elettrico della propria abitazione è stato ristrutturato  nel 1990, da una ditta che oggi non esiste più, sarà possibile   rendere la seguente dichiarazione:

'' Il sottoscritto ............... dichiara che la Ditta ............. ha eseguito  i lavori di ristrutturazione dell'impianto elettrico nell'abitazione  posta in ...................... nell'anno 1990''.

Attenzione:

con la  dichiarazione   sostitutiva dell'atto di notorietà non si possono dichiarare  situazioni inerenti fatti che debbano ancora accadere,assunzioni di impegni,  rinunce, accettazione di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i  rapporti privati.

 

è possibile scaricare moduli già predisposti per fare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio: basta stamparli, completarli e consegnarli all'ufficio competente.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate a pubbliche amministrazioni o a gestori di servizi pubblici NON devono essere autenticate: sarà sufficiente allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento.

 

Esibizione di documenti

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.

Quando si rivolge un'istanza a una Pubblica Amministrazione o a chi gestisce un servizio pubblico e viene richiesto di esibire un documento d'identità, non si dovrà presentare nessun certificato che contenga i dati presenti nel documento d'identità.

Si può utilizzare qualsiasi documento per comprovare stati e qualità personali mediante esibizione all'ufficio competente del documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione che contenga l'attestazione dei dati richiesti.

Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e siano comunque utilizzati per sostituire i certificati, il responsabile può essere soggetto a sanzioni penali.

 

Cose da sapere

Nelle autocertificazioni e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si deve sempre dichiarare la verità.

L'ente che riceve l'autocertificazione provvede d'ufficio per accertare la veridicità di quanto è stato dichiarato dal cittadino; se la dichiarazione non risponde a verità il soggetto può essere punito con gravi sanzioni penali, ma non solo: si perdono anche i benefici che si intendono conseguire.

Esempiose per ottenere un alloggio di edilizia pubblica si dichiarano situazioni verificate come non vere, non solo si è puniti per aver fatto false dichiarazioni, ma si perde anche l’alloggio conseguito attraverso dichiarazioni mendaci

Quando un soggetto si presenta presso un ufficio pubblico, l'impiegato deve sempre avere i moduli necessari per poter fare l'autocertificazione.

Quando si deve presentare una domanda ad un ufficio pubblico, è possibile inserire in essa il contenuto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostituive, anche se queste sono richieste con atti separati.

                           Esempio: se si deve presentare una domanda per ottenere una certa                                               autorizzazione e ci viene chiesto di allegare un certificato di  residenza, anzichè presentare due atti distinti, sarà possibile sottoscrivere un unico atto secondo il seguente schema:

                                            " Il sottoscritto .................... nato a ................. il .......

                                                                                   CHIEDE

                                             l'autorizzazione per .................. e a tal fine, consapevole delle                                              responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ..................

                                                                                 DICHIARA

                                            di essere residente nel Comune di ................. via............ n°......                                              di avere acquistato il bene ............... in data ............

Firma

 

 

Persone impedite per motivi di salute

In questi casi tutte le dichiarazioni potranno essere rese, in sostituzione della persona ammalata, rispettivamente dal coniuge o, in assenza di questi dai figli o da un parente fino al 3° grado.

 

Autentica di firme e copie

Quando si presenta una domanda ad un ufficio pubblico e viene richiesta l'autentica della firma, si può:

Attenzione: quando si partecipa ad un concorso pubblico non si dovrà mai autenticare la firma sulla domanda di partecipazione.

 

 

Le copie autentiche.

 

Le copie autentiche di atti e documenti sono pienamente equipollenti agli originali. L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato o da quello presso il quale deve essere presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Nel caso si debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

 

Autentiche self-service.

In ogni caso il cittadino può rendere autentica la copia di un documento senza ricorrere al pubblico ufficiale.
Dovrà semplicemente presentare la fotocopia del documento richiesto con ina dichiarazione sostititiva dell'atto di notorietà attestante la conoscenza del fatto che la copia allegata è conforme all'originale.

 

Un obbligo per la Pubblica Amministrazione

Oggi le norme per la semplificazione offrono molti e diversi modi per snellire l'attività amministrativa e per evitare al cittadino inutili e fastidiose perdite di tempo e di denaro: autocertificazione,  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio, esibizione di documenti, autentica di copie, acquisizione diretta di atti e documenti.

E' il cittadino che sceglie gli strumenti semplificativi di cui avvalersi: la Pubblica Amministrazione non può, in nessun caso, rifiutare di accogliere le scelte fatte dal cittadino nè richiedere alcun tipo di certificato.

In caso di rifiuto il dipendente pubblico incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e potrà essere punito per omissione o rifiuto di atti d'ufficio.

Qualora il cittadino non intenda presentare l'autocertificazione potrà chiedere, al dipendente dell'ufficio a cui si rivolge, che egli stesso acquisisca direttamente i documenti e i certificati presso le Pubbliche Amministrazioni competenti.

In questo modo il cittadino non dovrà preoccuparsi di niente: sarà la pubblica amministrazione ad agire per lui.

                  Esempio:   se si presenta una domanda per ottenere un'autorizzazione                                     comunale e il  funzionario ci chiede di produrre il certificato di                                     nascita, quello di residenza, ecc. sarà sufficiente chiedere allo                                     stesso funzionario di acquisire d'ufficio i certificati che mi sono                                     stati richiesti.

 

SBUROCRATIZZARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ UNA BELLA IMPRESA, MA OCCORRE SBUROCRATIZZARE ANCHE I PRIVATI.

 

Gli utenti

Sembra un paradosso, ma non lo é poi tanto.

Le maggiori difficoltà nell’applicazione delle leggi sulla semplificazione consistono proprio nel far capire agli utenti che é cambiato il modo di rapportarsi alle amministrazioni pubbliche (e private).

Da un rapporto basato sulla supremazia e sul sospetto si passa ad un rapporto di collaborazione e di sostanziale parità tra il cittadino utente ed il cittadino erogatore di servizi.

Belle parole! Ma fino a che punto vere, e quando saranno completamente realizzate?

Intanto gli utenti debbono essere consapevoli dei propri diritti e farli valere.

Debbono segnalare gli abusi, i ritardi e le negligenze.

Ma debbono anche imparare a servirsi degli strumenti che hanno a disposizione.

Allegare un certificato non richiesto perché “non si sa mai”, autenticare una firma quando non serve, non fa solo perdere tempo e denaro.

Crea disservizio agli sportelli che potrebbero invece svolgere utilmente un altro lavoro, fornisce alibi a chi non vuole applicare la semplificazione, ritarda, o peggio, vanifica, quella che, più che una riforma, é una vera e propria “rivoluzione copernicana” delle amministrazioni.

 

Gli intermediari

Sono i peggiori nemici della semplificazione.

Infatti se il cittadino riesce a regolare da solo i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, non c’é più bisogno degli intermediari, e questi vedono scomparire il loro ruolo assieme alla loro, talvolta lucrosa, attività.

Oltretutto gli intermediari sono spesso fermi alla vecchia normativa, ad una prassi consolidata, a circolari non più in uso, ecc.

 

I professionisti, le banche, le assicurazioni private

Benché il D.P.R. 445 del 28.12.2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa abbia esteso ai “privati che vi consentono” le norme sulla semplificazione, e quindi la possibilità di autocertificare, di fare dichiarazioni sostitutive, di produrre copie informi, é invece proprio tra i professionisti, avvocati, notai, commercialisti, agenzie di assicurazioni, banche, che si riscontrano le maggiori resistenze, nella errata convinzione che una dichiarazione con firma autenticata sia più vera di una dichiarazione con una firma semplice, eventualmente da verificare in seguito.

Anche qui, determinante é l’attitudine degli utenti a liberarsi dalla sudditanza e dalla soggezione psicologica verso la burocrazia pubblica o privata.

 

SE I DIRITTI NON VENGONO ESERCITATI RISCHIANO DI DIVENTARE SOLO BUONE INTENZIONI.

Si accennava sopra alla Legge 4.1.1968, n.15, rimasta per larga parte disattesa per oltre trent’anni.

Ora quella legge é stata abrogata con l’entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, che, riaffermando gli stessi principi sanciti nella legge del 1968, ampliando il ventaglio delle ipotesi in cui é possibile, é auspicabile, in alcuni casi è obbligatorio l’uso della documentazione “fai da te” o acquisita d’ufficio.

Un altro, significativo esempio di come un diritto non esercitato resti lettera morta é dato dalla L.241/90 sul procedimento amministrativo, cosiddetta “Legge sulla trasparenza”

Il diritto di conoscere il responsabile di ogni pratica

                                                                                                                          

Cos'è

E' il diritto di conoscere chi è il funzionario responsabile della tua pratica e di chiedere qualsiasi informazione sul procedimento in corso (art. 5, 6, 7, 8 L. 241/90).

La legge 241/90 (art. 4-6) prevede, infatti, che ogni procedimento venga seguito dall'inizio alla fine sempre dallo stesso funzionario che ne diventa così il responsabile: spetta a lui vigilare sul rispetto dei termini da parte degli uffici, verificare che tutti i documenti siano a posto, far fare gli accertamenti necessari, comunicare agli interessati il risultato finale del procedimento, ecc..
Se l'Amministrazione non individua il responsabile per il singolo procedimento, ne è considerato responsabile il funzionario che è a capo dell'ufficio che gestisce quel procedimento (art.5 comma 3).

Quando un'Amministrazione sta per adottare una decisione nei tuoi confronti hai diritto che ti venga comunicato:
-qual è l'Amministrazione che sta per adottare la decisione e l'oggetto di questa decisione;
-l'ufficio e la persona responsabile della decisione che concluderà quel procedimento;
-l'ufficio dove l'interessato può consultare i documenti riguardanti quella decisione. Le stesse informazioni devono essere fornite anche agli altri soggetti che, pur non essendo direttamente interessati alla decisione, possono subire comunque un danno da essa. (art. 7 e 8)

Come si esercita questo diritto

Per conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento che ti riguarda è sufficiente che ti rivolga all'ufficio pubblico competente per quel procedimento.

Come tutelare questo diritto se viene negato

Se il funzionario responsabile del procedimento non effettua la comunicazione personale o non dà le informazioni richieste puoi inviargli una "diffida" in cui lo inviti a compiere la comunicazione prevista dalla legge, a dare le informazioni richieste o a fornire una risposta esauriente entro 30 gg.

Trascorsi questi 30 gg. senza che il funzionario responsabile effettui la comunicazione personale, senza che fornisca le informazioni richieste o senza che offra una chiara giustificazione alla sua inadempienza, puoi effettuare un esposto denuncia all'autorità giudiziaria per "omissione di atti d'ufficio" a carico dello stesso funzionario responsabile, ovvero segnalare al Capo Amministrazione da cui dipende il funzionario la violazione dei doveri d'ufficio chiedendone la sostituzione.

 

LA SCARSA PROPENSIONE A FAR VALERE I PROPRI DIRITTI NASCE SPESSO DALLA SFIDUCIA NEGLI STRUMENTI DI TUTELA E NELLA CONVINZIONE DELLA ONNIPOTENZA DELLE AMMINISTRAZIONI.

EPPURE GLI STRUMENTI CI SONO. BASTA USARLI.

 

Presso ogni Prefettura (Commissariato del Governo nelle Regioni e Province Autonome) é istituito un “osservatorio” sulla applicazione della semplificazione amministrativa cui é possibile (ed in alcuni casi doveroso) segnalare ritardi ed abusi.

Non é una semplice formalità: gli inadempienti rischiano conseguenze penali e sul piano disciplinare.

 

Uno dei motivi per cui si ritiene, frequentemente, di essere impotenti a far valere i propri diritti é determinato dalla lentezza della giustizia italiana.

Eppure, anche in questo ambito, esistono dei diritti che, se fatti valere, possono servire, se non ad ottenere giustizia in tempi rapidi, almeno ad ottenere un “equo indennizzo”attraverso la

 

Procedura a Strasburgo per i ritardi del processo civile in Italia

Ogni cittadino con un processo in corso da più di quattro anni ha diritto ad un risarcimento dei danni causati dalla lentezza della giustizia italiana.

Si può ottenere giustizia scrivendo alla Commissione Europea per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo: la procedura a Strasburgo non costa nulla, niente carta da bollo o tasse - neppure in caso di rigetto del ricorso del cittadino - perchè ottenere giustizia entro un tempo ragionevole è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, diritto che anche l'Italia si è impegnata a riconoscere per i suoi cittadini.
Dopo 4 anni dall'inizio del processo in Italia, il cittadino può scrivere una lettera raccomandata, in lingua italiana, raccontando lo svolgimento del suo processo (se il processo fosse concluso: entro il termine massimo di 6 mesi dalla fine), indirizzandola alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo; riceverà dalla stessa Commissione, sempre a giro di posta, un formulario e tutte le informazioni per compilarlo. Tutta la procedura a Strasburgo si svolge tramite posta e non è necessaria la presenza di un avvocato.
La decisione dei giudici di Strasburgo non serve ad accelerare il processo in Italia, ma solo a far ottenere al cittadino un risarcimento in denaro dei danni sofferti per questa lentezza a carico del Governo Italiano. Le somme liquidate a favore del cittadino sono spesso simboliche, qualche milione di lire, ma la molteplicità delle condanne dello Stato Italiano costringerà il Parlamento italiano a prendere in esame, quanto prima, una riforma vera del sistema giudiziario.

In seguito alla campagna di informazione promossa dal Movimento di Difesa del Cittadino, i ricorsi italiani pendenti a Strasburgo sono oltre 8.000: sotto questo profilo l'Italia si colloca al vertice (non invidiabile) delle classifiche europee per la lentezza della sua giustizia.