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La sentenza della cassazione sulle aree di sosta a pagamento

last modified 2007-05-24 12:54

In merito alla sentenza della Cassazione che si riferisce al Comune di Quartu Sant’Elena, in base alla quale nei centri urbani esiste l’obbligo di realizzare aree di sosta libere nelle immediate vicinanze dei posteggi a pagamento, si precisa che il Comune di Riva del Garda ha sempre applicato l’articolo 7, comma 8, del Codice della Strada.

Il comma 8 prescrive che, qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione, su parte della stessa area o nelle immediate vicinanze, va riservata una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Questo obbligo non sussiste per le aree pedonali e per le zone a traffico limitato nel centro storico(zone A del D.M. 1444/1968), oltre che in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico (Ciò si desume facilmente dalla delibera della Giunta municipale di Riva del Garda del 04/07/2005 n.29 e succ. mod.).
“Il Comune di Riva del Garda – ha spiegato il Sindaco Claudio Molinari – ha sempre correttamente seguito quanto prescritto dal codice della strada, tant’è che anche nell’ultimo aggiornamento del sistema soste e parcheggi per l’anno 2007 sono stati introdotti un’ottantina di posti auto a pagamento, ma circa 160 posti liberi e gratuiti nel parcheggio del vecchio cimitero”.


Riva del Garda, 10 gennaio 2007


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