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linee guida

last modified 2007-06-08 14:00

 

 
Comune di Riva del Garda

Provincia di Trento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GIUDA PER IL raggiungimento degli obiettivi

individuati dalla zonizzazione acustica

del  Comune di Riva del Garda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Elaborato

Data

Redatto

Approvato

Verificato

C. DI RIVA DEL GARDA

Assessore Marino

M1.04.REL.03

/18668

10/06/2004

Dott. Maria Beria d’Argentina

Dott. Federico Marengo

Ing. Giuseppe Elia

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CAPITOLO 1: QUADRO DELLE COMPETENZE

CAPITOLO 2: OBIETTIVI DI TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA

CAPITOLO 3: ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE

CAPITOLO 4: ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

CAPITOLO 5: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO

CAPITOLO 6: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

ALLEGATI:

SCHEDA 1: ATTIVITa' DI SVAGO RUMOROSE IN ZONE TURISTICHE

SCHEDA 2: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

SCHEDA 3: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

SCHEDA 4: COLLAUDO ACUSTICO DELL’OPERA

SCHEDA 5: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE: DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA

SCHEDA 6: MANIFESTAZIONI TEMPORANE: DOMANDA DI DEROGA

SCHEDA 7: CANTIERI: DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA

SCHEDA 8: CANTIERI: DOMANDA DI DEROGA

 

 

 

CAPITOLO 1: QUADRO DELLE COMPETENZE

1.1: Competenze delle Amministrazioni Comunali

1. La Legge Quadro n° 447/95 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

  1. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
  2. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
  3. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
  4. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
  5. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
  6. stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza;
  7. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
  8. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall’inquinamento acustico;
  9. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
  10. controllo sull’osservanza:

    • delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

    • della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all’aperto;
    • della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all’attuazione delle competenze dei comuni;
    • della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

 

1.2: Competenze della Amministrazioni provinciale

1. Sono di competenza delle Provincia Autonoma di Trento, e vanno definiti con legge:

  1. i criteri per la classificazione acustica comunale;
  2. i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;
  3. le modalità di controllo del rispetto per la normativa di tutela dall’inquinamento acustico nel caso di concessioni edilizie e di autorizzazioni all’esercizio e i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto e di clima acustico;
  4. le procedure e criteri per l’adozione dei piani di risanamento acustico comunale e per la individuazione delle priorità di intervento;
  5. i criteri e le condizioni per l’individuazione di particolari limiti per le aree di rilevante interesse ambientale o turistico;
  6. le modalità da seguire per le autorizzazioni all’esercizio temporaneo di attività rumorose;
  7. l’organizzazione e attuazione dei compiti di controllo individuati dalla legge 447 del 1995 e dalla legge 142 del 1990;

 

CAPITOLO 2 : OBIETTIVI DI TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA

 

2.3: Obiettivi indicati dalla Unione Europea e dallo Stato Italiano

1. Le linee d’azione dell’Unione Europea hanno individuato, con il libro verde del 1996, i seguenti obiettivi:

    1. non superare mai gli 85 dB(A) negli ambienti di vita;
    2. abolire l’esposizione della popolazione a livelli superiori a 65 dB(A);
    3. non aumentare la parte di popolazione esposta a livelli compresi tra 55 e 65 dB(A);
    4. non aumentare il livello espositivo di coloro che oggi sono esposti a livelli inferiori a 55 dB(A);
    5. 2. Gli obiettivi c) e d) sono tuttora significativi per impostare i programmi locali di miglioramento del clima acustico, da attuarsi mediante la classificazione acustica e la relativa disciplina attuativa.

      3. Secondo la normativa nazionale, la compatibilità ambientale di una singola sorgente sonora presso il recettore varia da 35 a 65 dB(A) di livello equivalente misurato nel periodo di riferimento (6-22, 22-6), mentre i valori di rumore ambientale complessivamente accettabili nelle diverse aree, in funzione delle destinazioni d’uso, variano da 40 a 70 dB(A); la legge prevede altresì che i Comuni possano individuare aree di particolare tutela per le quali indicare obiettivi acustici specifici.

      4. E’ infine opportuno ricordare che tutta la letteratura, così come l’esperienza soggettiva, associano il disturbo da rumore alla emergenza del segnale rispetto al "rumore di fondo" e non al livello assoluto di rumorosità.

       

      2. 4: Obiettivi individuati dal Comune di Riva del Garda

      1. Il Comune di Riva del Garda riconosce alla vocazione turistica del proprio territorio un ruolo storico, culturale ed economico di livello primario; riconosce altresì alle attività industriali, artigianali, agricole e commerciali la funzione di necessario complemento per la sostenibilità dello sviluppo locale.

      2. In pieno accordo con gli obiettivi e le strategie della Agenda XXI, predispone e mantiene uno strumento tecnico, denominato "indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla zonizzazione acustica del Comune di Riva del Garda"; provvede altresì alla armonizzazione della normativa urbanistica e dei regolamenti comunali con gli obiettivi di tutela della quiete sonora espressi dalla classificazione acustica.

      3. Gli obiettivi individuati dalla Amministrazione Comunale sono i seguenti:

      a) preservare nelle aree non antropizzate o a bassa antropizzazione i valori minimi di inquinamento acustico attualmente misurati, evitando ogni attività che possa peggiorare in modo permanente il clima acustico, così come ogni nuovo insediamento che esponga i residenti al disturbo da rumore;

      b) autorizzare anche permanentemente le attività produttive, commerciali ed economiche in genere facenti parte della economia locale che, pur essendo rumorose, si sviluppano secondo i principi della buona tecnica e si dotano di procedure e programmi per il controllo e il miglioramento del clima acustico;

      c) tutelare le aree residenziali, turistiche e monumentali da ogni peggioramento permanente dell’inquinamento acustico, anche dovuto al traffico terrestre, acquatico ed aereo, salvo servizi, opere o interventi di pubblico interesse o pubblica necessità;

    6. farsi promotrice di iniziative culturali, di studio, di ricerca volte alla analisi dei problemi derivanti dall’inquinamento acustico, nonché alla individuazione di tecnologie e forme organizzative migliorative.

 

CAPITOLO 3: ATTIVITA’ PERMANENTI RUMOROSE

 

3.5: Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione di questo capitolo le attività che determinano emissioni sonore nell’arco delle 24 ore, per almeno 60 giorni durante l’anno solare, anche in modo non continuativo quali, ad esempio:

    1. attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l’uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
    2. attività di spedizione, depositi connessi all’attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all’ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l’impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
    3. attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
    4. attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all’aperto, palestre, piscine;
    5. attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

2. Per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al capitolo 6.

 

3.6: Rumore interno

1. All’interno delle strutture, aperte o chiuse, nelle quali si svolgono le attività definite all’art. 5, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal d.lgs n° 277/91, per i lavoratori ad eccezione di attività definite nel d.P.C.M. 215 del 16/04/1999.

 

3.7: Rumore esterno

1. Lo svolgimento delle attività indicate all’art. 5 deve rispettare i limiti di immissione ed i limiti di emissione assoluti, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà, così come definiti dalla zonizzazione acustica comunale vigente. fatta salva l’esercizio della possibilità di deroga sindacale.

2. Lo svolgimento delle attività indicate all’art. 5, con l’eccezione degli impianti produttivi a ciclo continuo preesistenti all’entrata in vigore del DM 11 dicembre 1996, deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.

3. i concertini all’esterno potranno essere autorizzati con o senza amplificazione acustica. I concertini all’interno potranno essere autorizzati con amplificazione acustica previa presentazione di una relazione acustica redatta da tecnico competente in acustica.

4. I gestori delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.

5. Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell’attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l’obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell’immediato.

6. I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall’art.15 della legge 447/95. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale individuare strumenti convenzionali per la armonizzazione del Piano di risanamento comunale con interventi di natura competenza imprenditoriale, al fine di conseguire gli obiettivi acustici e di qualità ambientale prefissati nel breve, medio e lungo periodo.

7. In caso di non ottemperanza il Comune revoca l’atto autorizzativo all’esercizio dell’attività o nelle forme opportune interdice o riduce le modalità della stessa.

 

3.8: Casi particolari dovuti a più sorgenti sonore

1. Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (ad esempio circoli privati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesima tipologia (ad esempio condizionatori), pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un’area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto dei limiti assoluti o differenziali presso uno o più ambienti abitativi.

2. Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma in un’ottica di tutela del comfort residenziale acustico, l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare o di far verificare con idonei mezzi le situazioni ambientali oggetto di segnalazione di disturbo, facendo salva la possibilità di rivalersi per le spese tecniche sostenute nei confronti delle attività che esercitano impatto acustico oltre le sogli consentite, proponendo conseguentemente ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere anche in maniera collettiva il problema emerso.

3. Nelle aree interessate da più sorgenti sonore fisse e dal traffico veicolare e fino a definizione dell’effettivo contributo di ogni singola sorgente, di applicano i limiti di cui al Capitolo 8.

 

3. 9: Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori, pompe di calore e scalda acqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal d.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all’edificio, sia a quanto stabilito dal d.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell’ambiente circostante.

 

3.10: Orari di funzionamento

1. L’orario di funzionamento delle attività indicate all’art. 5 può essere oggetto di disposizioni specifiche da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente l’APPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio, considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

2. Per le attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari, nonché per le attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all’aperto, palestre, piscine, si applicano le disposizioni dell’allegato "Scheda 1".

3. I condizionatori e pompe di calore inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze di servizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.

 

3.11: Sanzioni

        1. Valgono le sanzioni previste all’art. 10 della Legge Quadro n° 447/95 e se dovuta la revoca dell’atto autorizzativo all’esercizio (vedi art.51).
        2. Nel caso di disturbo accertato dell’APPA o in casi di segnalazione da parte di privati che si sono rivolti all’APPA, dopo pagamento di relativo tiket, la deroga acustica non potrà essere concessa fino a che il gestore, o in caso di sua omissione il proprietario, non sarà in grado di dimostrare, attraverso una relazione acustica redatta da tecnico abilitato che attesti lo studio del fenomeno acustico provocato e l’adozione di idonei sistemi di insonorizzazione e di limitazione dell’impianto acustico interno.
        3. In caso di approvata inadempienza o negligenza da parte dell’esercente, documentata da segnalazioni da parte degli addetti al controllo, si provvederà alla revoca dell’autorizzazione fino a presentazione di idoneo Piano di risanamento.
        4. L’autorizzazione di deroga è revocabile in qualsiasi momento a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione se l’esercizio dell’attività è motivo di disturbo e non sarà più rilasciabile per tutto l’anno solare in corso.
        5. In caso di accertata inottemperanza al provvedimento di deroga, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 10, comma 3 della legge n. 447/95 e la violazione dell’art. 650 del C.P.

 

CAPITOLO 4: ATTIVITA’ TEMPORANEE RUMOROSE

4.12: Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questa sezione le attività potenzialmente rumorose esercitate non in forma continuativa come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell’associazionismo in genere, nonché i lavori di manutenzione in genere.

2. L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di autorizzare le attività temporanee in deroga ai limiti, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni sonore, tali facoltà comprendono anche la possibilità di variare la fascia oraria normalmente ammessa.

3. Per la concedibilità della deroga alle attività economiche che intendono esercitare eventi musicali di tipo stanziale, L’Amministrazione comunale assume come indirizzo di autorizzarle solo per n. 4 interventi massimi al mese se l’attività viene svolta in ambiente esterno e per n. 8 al mese se l’attività viene svolta in locali al chiuso.

 

4.13: Aree destinate a manifestazioni temporanee

1. La Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare le manifestazioni temporanee in siti ritenuti idonei sotto il profilo acustico che saranno motivo di specifica indicazione nel provvedimento autorizzativo.

 

4.14: Limiti di immissione ed emissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora, al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le attività di cui all’art. 12 è da valutarsi in dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti e non è tollerato se superiore allo scarto di due decibel rispetto il limite di emissione.

  1. Il limite di emissione delle attività musicali, quali concertini musicali temporanei, di cui al punto 4.12, è autorizzabile secondo quanto segue:

  • all’esterno del locale - 75 dB(A), in tutto il centro storico di Riva del Garda;
  • all’esterno - 85 dB(A), nel resto del territorio comunale.

3 Il limite di emissione delle attività musicali, quali concertini musicali non temporanei, di cui all’art. 12 deve rispettare quanto stabilito nel Piano di Zonizzazione Acustica, in quanto la deroga è concessa solo per l’orario compreso entro le 23.30 in centro urbano ed entro le 23.00 nel restante territorio comunale.

  1. Per i cantieri si ritiene di non concedere in nessun caso l’autorizzazione di deroga prima delle ore 08.00 e dopo le ore 19.00.
  2. La Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione, nonché di autorizzare le attività anche in deroga dai limiti derivanti dal criterio differenziale.
  3. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc…), ovvero di pericolo immediato per l’ambiente o per l’incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento con provvedimento unico da parte del Sindaco.

 

4.15: Orari

1. Le attività temporanee rumorose di cui all’art.12 sono ammesse dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 22.00 salvo diversa indicazione del Comune.

Durante il periodo dal 01 giugno al 30 settembre, all’interno del centro storico, le attività temporanee rumorose di cui all’art.12 sono ammesse dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00 salvo diversa indicazione del Comune

2. Per i cantieri l’orario delle attività rumorose sono ammesse dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

Durante il periodo dal 01 giugno al 30 settembre nel centro storico, le attività rumorose sono ammesse dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

3. Le macchine rumorose, di giardinaggio, per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle colture, per le pulizie, per il pompaggio dell’acqua o altri liquidi e per ogni attività devono essere utilizzate in modo da non recare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane del vicinato. L’impiego di dette macchine rumorose deve essere sospeso, qualora arrechi fastidio o disturbo, dalle ore 19.00 alle ore 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.30. Le macchine e attrezzature utilizzate per i sopracitati lavori o attività dovranno rispettare le caratteristiche del D.M. 28 novembre 1987 n. 588.

5. Gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati e alla conduzione della spazzatrice sono esonerati dal rispetto di eventuali orari ed intervalli; in ogni caso dovranno adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose.

6. La pubblicità fonica nel territorio comunale non è consentita, fatte salve attività di carattere elettorale.

7. Gli spettacoli pirotecnici non possono iniziare oltre le 22.30 ad esclusione dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Durante la stagione invernale, non possono iniziare oltre le 21.00.

 

4.16: Autorizzazioni

1. L’autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo è da richiedersi almeno 40 giorni prima della data prescelta, al Comune, solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati agli art. 14 e 15.

2. Qualora i responsabili dell’attività temporanea ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune del verificarsi della manifestazione in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

 

4.17: Certificazione CE dei macchinari

1. I macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 08/05/2000 concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzatura da utilizzare all’aperto.

 

4.18: Sicurezza ed emergenze

1. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

 

4.19: Sanzioni

1. La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art.14, 15, 16, 17, 18, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/200 all’art 7 bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e /o la sospensione della manifestazione o attività temporanea.

 

CAPITOLO 5: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO

 

5.20: Definizioni

1. Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

2. La valutazione previsionale di impatto acustico considera gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, possono arrecare disturbo a recettori inseriti in un contesto territoriale già esistente.

3. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

4. La valutazione previsionale di clima acustico stima le condizioni sonore che potranno essere subite da determinati recettori, configurati progettualmente, a seguito dell’inserimento in un contesto territoriale già esistente.

 

5.21: Opere e servizi sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico

1. La predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico è obbligatoria nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di opere quali:

    1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    2. strade ed autostrade;
    3. discoteche;
    4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
    5. impianti sportivi e ricreativi;
    6. ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
    7. impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
    8. parcheggi, nonché attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale.

2. I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano alla Amministrazione Comunale documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico oppure di concessione edilizia.

3. La valutazione previsionale di impatto acustico è altresì obbligatoria nel caso si intenda avviare un esercizio rumoroso o manifestazioni sonore, pur in assenza di vere e proprie opere, il gestore e in suo omissione il proprietario dovranno produrre idonea relazione , redatta da tecnico competente, atta a dimostrare il rispetto preventivo delle presenti Linee Guida.

4. Mediante integrazioni delle presenti Linee Guida, la Amministrazione Comunale potrà indicare altre opere ed attività, oltre ai casi elencati al precedente punto 1., lettera a - h), per le quali si prescrive la valutazione previsionale di impatto acustico, definendo altresì valori limite di qualità acustica diversi ed anche inferiori a quelli fissati per l’intero territorio con il provvedimento generale di classificazione.

 

5.22: Documentazione di impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto.

2. Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d’impatto. Si veda la Scheda n° 2 riportata in allegato.

 

5.23: Collaudo

1. Entro 60 giorni dal completamento dell’opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell’attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell’opera/attività medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4 in allegato.

 

5.24: Controlli e sanzioni

1. Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di impatto rilasciando il benestare o la concessione.

2. Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell’opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

3. Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

4. Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell’opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

5. La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 21, 22, 23, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/200 all’art 7 bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o la sospensione dell’iter approvativo della concessione edilizia o domanda di provvedimento di sportello unico e/o la sospensione dell’attività.

 

5.25: Opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico

1. La valutazione previsionale del clima acustico deve essere predisposta per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

  1. scuole ed asili nido;
  2. ospedali;
  3. case di cura e di riposo;
  4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con le lettere a, b, c, d, e, f all’articolo 21, (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico).
  6. Eventuali altri ricettori sensibili individuati dalla Amministrazione Comunale mediante integrazione delle presenti Linee Guida.

2. I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell’attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

3. Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia o contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello che abilita all’utilizzazione dell’immobile per l’esercizio dell’attività.

4. Nei casi di cui al precedente punto 1.f), l’Amministrazione Comunale potrà indicare valori limite di qualità acustica diversi ed anche inferiori a quelli fissati per l’intero territorio con il provvedimento generale di classificazione.

 

5.26: Documentazione previsionale di clima acustico

1. La documentazione di clima acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito della realizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio.

2. Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante, quando le opere progettate possono indurre una variazione del clima acustico, che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere oggetto di valutazione di clima.

3. Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda n° 3 in allegato.

 

5.27: Collaudo

1. Entro 60 giorni dal completamento dell’opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di clima acustico, il titolare del progetto (o dell’attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell’opera medesima.

2. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4 in allegato.

3. La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell’opera e consegnata in copia al Comune.

 

5.28: Controlli e sanzioni

1. Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima rilasciando il benestare o la concessione.

2. Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell’opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

3.Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

4.Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell’opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

5.La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 25, 26, 27, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/200 all’art 7 bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/o la sospensione della concessione.

 

CAPITOLO 6: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

 

6.29: Ambito di applicazione

1. Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all’abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, il Piano Urbano del Traffico (PUT), i piani di risanamento acustico comunali.

2. Nell’attesa completa applicazione delle specifiche norme nazionali in materia, di recentissima pubblicazione, una tavola allegata alla cartografia della classificazione acustica comunale indica le "fasce di rispetto" della viabilità extraurbana.

3. Per la completa attuazione del DPR 142 del 30.03.2004 il Comune procederà ad effettuare:

    • Rilievi fonometrici di lungo periodo secondo le prescrizioni del D.M. 16/03/1998;
    • Completa classificazione della viabilità comunale;
    • Definizione delle fasce di pertinenza per l’intera viabilità, particolarmente per le strade locali e di quartiere ove occorre definire i limiti in facciata degli edifici.

4. Valgono le seguenti definizioni:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiata indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F- Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

 

6.30: Limiti di rumorosità per viabilità esistente

        1. Per la viabilità esistente il DPR 142 del 30.03.2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01.06.2004, indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6).

 

Limite di emissione per le infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada

Sottotipi a fini acustici

Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)

Scuole* ospedali, case cura e riposo

Altri ricettori

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

A

Autostrada


100

fascia A

50

40

70

60

150

fascia B

65

55

B

Extraurbana principale


100

fascia A

50

40

70

60

150

fascia B

65

55

C

Extraurbane secondarie

Ca

(strade a carreggiate separate e tipo IV CRN 1980)

100

fascia A

50

40

70

60

150

fascia B

65

55

Cb

(tutte le altre strade extraurbane secondarie)

100

fascia A

50

40

70

60

50

fascia B

65

55

D

Urbana di scorrimento

Da

(strade a carreggiate separate e interquartiere)

100

50

40

70

60

Db

(tutte le altre strade urbane di scorrimento)

100

50

40

65

55

E

Urbana di quartiere


30

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a, della legge n. 447 del 1995

F

Locale


30

* per le scuole vale solo il limite diurno

 

6.31: Limiti di rumorosità per viabilità di nuova realizzazione

1. Per la viabilità di nuova realizzazione il DPR 142 del 30.03.2004 indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6)

 

 

 

 

 

 

Limiti di emissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione

Tipo di strada

Sottotipi a fini acustici §

Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)

Scuole* ospedali, case cura e riposo

Altri ricettori

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

Diurno

dB(A)

Notturno

dB(A)

A

Autostrada


250

50

40

65

55

B

Extraurbana principale


250

50

40

65

55

C

Extraurbana secondarie

C1

250

50

40

65

55

C2

150

50

40

65

55

D

Urbana di scorrimento



50

40

65

55

E

Urbana di quartiere


30

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a, della legge n. 447 del 1995

F

Locale


30

* per le scuole vale solo il limite diurno

§ secondo D.M. 05.11.2001 Norme per la costruzione delle strade

 

6.32:Veicoli in circolazione ed in sosta

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni e le prescrizioni date dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992).

2. E’ fatto divieto di mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso edifici abitativi, particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22 – 06), per un tempo superiore a 2 minuti.

3. I controlli sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale conformemente a quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada".

4. Il regime sanzionatorio è precisato nel citato Codice.

 

6.33: Opere e attività che inducono una variazione del traffico locale

1. La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l’avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico, secondo il precedente capitolo 5.

 

6.34: Norme specifiche per zone di particolare tutela acustica

1. All’interno di aree urbane di particolare tutela (per la presenza di ospedali, scuole, etc.) la modifica della viabilità interna è soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l’area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

 

ALLEGATI

SCHEDA 1:

ATTIVITA’ DI SVAGO RUMOROSE IN ZONE TURISTICHE

Le attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari, nonché per le attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all’aperto, palestre, piscine, sono oggetto di una pianificazione specifica da parte della amministrazione comunale, al fine di ridurre il disturbo sonoro ai turisti ed alle popolazioni residenti.

In particolare, le attività di cui il precedente comma aventi ubicazione fissa possono svolgersi in modo rumoroso, anche in deroga dai limiti di zona, fino alle ore 23.30 solo nelle aree indicate sulla fascia lago dalle lettere "P" e "D" delle tavole di zonizzazione acustica e nel centro storico di Riva del Garda, dalla direttrice di V.le Rovereto alla fascia lago, come peraltro nel centro storico di Campi e Pregasina, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate di volta in volta dalla Giunta.

Per la restante parte del territorio l’autorizzazione di deroga acustica sarà limitata alle sole ore 23.00, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate di volta in volta dalla Giunta.

 

Per contenere il disturbo sonoro ai turisti ed alle popolazioni residenti gli esercenti delle attività di cui al primo comma dovranno adottare le seguenti precauzioni:

  1. casse acustiche rivolte verso l’interno del locale e comunque non in direzione di residenze o altri luoghi di riposo
  2. lo svolgimento dell’attività musicale dovrà avvenire adottando tutte le misure idonee per contenere le emissioni sonore degli impatti acustici posizionati in esterno e/o in interno al locale, avendo peraltro cura di evitare che le casse acustiche siano rivolte verso abitazioni o comunque verso luoghi in cui la quiete rappresenta l’elemento di base per la loro utilizzazione, oltreché evitare ancoraggi rigidi con gli elementi strutturali dell’edificio, allo scopo di contenere la propagazioni del rumore per via solida
  3. l’uso di strumenti a percussione sarà concesso ad esclusione dei concertini che prevedono l’utilizzo esclusivo di tale tipo di strumento
  4. si dovrà dare informazioni dello svolgimento dell’attività musicale (giorni ed orari) ai residenti della zona;
  5. posa di schermi, quinte e pannelli in direzione dei possibili disturbati
  6. variazione del livello di emissione in adeguamento al rumore ambientale

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in cui dovessero pervenire lamentele per disturbo, proponendo agli esercenti delle varie attività soluzioni tecniche volte a ridurre il lamentato disturbo; gli esercenti dovranno adottare tali soluzioni od altre di cui possano dimostrare la equivalenza.

SCHEDA 2:

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

  1. Il contesto territoriale esistente:

  • descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l’opera, con l’individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell’opera in oggetto;
  • specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all’area o alla porzione di territorio di interesse.

  1. Il clima acustico esistente ante operam:

  • indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell’opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1: "Valutazione del clima acustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

  1. Il progetto:

  • descrizione sintetica dell’attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
  • elenco delle sorgenti sonore con l’indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
  • valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

  1. Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

  • indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
  • indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

  1. La stima previsionale di impatto acustico:

  • calcolo dell’impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell’opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
  • eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare l’impatto dell’opera, sul territorio di interesse;
  • eventuale calcolo dell’impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
  • osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

  • mappa del territorio con indicazione dell’ubicazione dell’opera;
  • stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
  • eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell’opera;
  • eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

SCHEDA 3:

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

  1. Il contesto territoriale esistente:

  • descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l’opera;
  • individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
  • specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all’area o alla porzione di territorio di interesse.

  1. Il clima acustico esistente ante operam:

  • indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di clima acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1: "Valutazione del clima acustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

  1. Il progetto:

  • descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
  • valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

  1. Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

  • indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
  • indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

  1. La stima previsionale di clima acustico:

  • calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall’opera;
  • eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
  • eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
  • osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

  • mappa del territorio con indicazione dell’ubicazione dell’opera;
  • stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
  • eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell’opera;
  • eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

 

SCHEDA 4:

COLLAUDO ACUSTICO DELL’OPERA

Contenuti della relazione tecnica

  1. Il contesto territoriale esistente:

  • descrizione del territorio nel quale è stata collocata l’opera;
  • individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, oggetto dei rilievi fonometrici di collaudo (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
  • specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all’area o alla porzione di territorio di interesse.

  1. La metodologia di misura:

  • indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
  • indicazione della strumentazione utilizzata.

  1. I risultati ottenuti:

  • esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
  • osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteoclimatiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
  • osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto a quelli misurati;
  • osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d’uso del territorio.

Elaborati cartografici e grafici

  • mappa del territorio oggetto di indagine;
  • stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
  • elaborati di misura;
  • eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

 

 

SCHEDA 5:

CONCERTINI A CARATTERE TEMPORANEO:

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME E DOMANDA DI DEROGA

Le attività di ritrovo, concertini musicali aventi carattere temporaneo (solo per n. 4 interventi massimi al mese se l’attività viene svolta in ambiente esterno e per n. 8 al mese se l’attività viene svolta in locali al chiuso) qualora rispettino i limiti di zona devono inoltrare richiesta di deroga all’orario se al di fuori delle fasce ammesse, qualora non rispettino tali limiti di zona devono presentare richiesta di autorizzazione per l’eventuale deroga ai limiti e all’orario come sopra specificato. Le richieste di deroga devono essere corredate da dichiarazione attestante le condizioni dell’attività come sotto specificato.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, se del caso anche strumentali e di intervenire in caso di disturbo sonoro ai turisti ed alle popolazioni residenti.

Si ricorda infatti che il disturbo è normalmente correlato all’emergenza del segnale sonoro rispetto al rumore di fondo, mentre la legge valuta la rumorosità media nell’arco delle 16 ore giornaliere (6 – 22) o delle 8 notturne (22- 6)

 

Contenuti della dichiarazione

  • generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
  • indirizzo della sede sociale;
  • esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
  • esatta ubicazione (mappa) del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
  • data di inizio e fine prevista e la durata di svolgimento dell’attività musicale;
  • descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
  • motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell’attività o della manifestazione rispetto alla legge nazionale ed alla zonizzazione acustica comunale;
  • indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dallo svolgersi della manifestazione;
  • valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

 

Elaborati allegati alla domanda di deroga

Per i concertini interni con amplificazione è richiesta anche la relazione predisposta da un tecnico competente in acustica che accerti il non superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica;

 

SCHEDA 6:

CONCERTINI A CARATTERE PERMANENTE:

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME E DOMANDA DI DEROGA

Le attività di ritrovo, concertini musicali aventi carattere permanente sono oggetto di sola richiesta di autorizzazione in deroga all’orario.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, se del caso anche strumentali e di intervenire in caso di disturbo sonoro ai turisti ed alle popolazioni residenti.

Si ricorda infatti che il disturbo è normalmente correlato all’emergenza del segnale sonoro rispetto al rumore di fondo, mentre la legge valuta la rumorosità media nell’arco delle 16 ore giornaliere (6 – 22) o delle 8 notturne (22- 6).

 

Contenuti della dichiarazione

  • generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
  • indirizzo della sede sociale;
  • esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
  • esatta ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
  • data di inizio e fine prevista e la durata di svolgimento dell’attività musicale;
  • descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
  • motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell’attività o della manifestazione rispetto alla legge nazionale ed alla zonizzazione acustica comunale.

SCHEDA 7:

CANTIERI:

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME E DOMANDA DI DEROGA

L’orario di deroga per attività di cantiere non potrà essere autorizzato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 19.00.

La pausa pranzo potrà essere ridotta dalle ore 12.00 alle ore 13.30 nel centro storico e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 fuori dal centro storico.

Durante il periodo natalizio e pasquale nel centro storico gli orari da rispettare sono: 08.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00.

 

La richiesta dovrà osservare i seguenti contenuti:

  • generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
  • indirizzo della sede sociale;
  • esatta descrizione dell’attività di cantiere;
  • esatta ubicazione del cantiere;
  • data prevista per l’inizio e durata di svolgimento;
  • indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell’area e dei tempi di utilizzo;
  • motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell’attività di cantiere rispetto a quanto indicato nelle presenti linee guida.
  • indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dall’attività del cantiere;
  • valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere redatta secondo quanto indicato nella Scheda 2.

 

Eventuali elaborati cartografici e grafici

  • mappa del territorio;
  • stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
  • schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche dei macchinari e degli impianti utilizzati.


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