Banca della terra

La Banca della terra consiste in un inventario dei terreni pubblici e privati incolti, che i proprietari possono mettere temporaneamente a disposizione di quanti ne facciano richiesta per rimetterli in produzione ad uso agricolo.
Data:

09/10/2024

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Tipologia di documento
  • Documenti di programmazione e rendicontazione

Descrizione

La costituzione della Banca della terra è stata prevista dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 per il governo del territorio, in particolare ai sensi dell'art. 116 e della deliberazione n. 303 del 23 febbraio 2017, con cui la Giunta provinciale di Trento ne ha approvato i criteri e le modalità di funzionamento e di gestione.

La finalità della Banca della terra è quella di evidenziare i fenomeni di abbandono e mancata coltivazione per raccordarli con l'esigenza di facilitare il reperimento sul mercato fondiario di superfici per l'avviamento di nuove imprese, nonchè di disincentivare degrado paesaggistico e riduzione delle potenzialità produttive rurali. Questo permetterà di favorire un ricambio generazionale o di consolidare imprese agricole già esistenti.

Riferimenti normativi:

articolo 116 della L.P. 15/2015

"1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento dell'imprenditoria agricola e, in particolare dei giovani imprenditori, nonché al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio, è istituita la Banca della terra.

2. La Banca della terra consiste in un inventario, strutturato a partire dal SIAT, dei terreni pubblici e dei terreni privati che i proprietari hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il perseguimento delle finalità del comma 1.

2 bis. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della Banca della terra i comuni pubblicano sull'albo telematico l'avviso relativo all'avvenuta istituzione della Banca della terra e comunicano annualmente alla Provincia le dichiarazioni di disponibilità all'inserimento nell'inventario di cui al comma 2, rese dai proprietari dei terreni, secondo quanto specificato dalla deliberazione attuativa prevista dal comma 3.

2 ter. Ai fini del possibile inserimento nella Banca della terra, le comunità possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati e incolti e delle aree forestali che possono essere riportate all'uso agricolo, presenti nel proprio territorio, in collaborazione con i comuni interessati.

3. La Giunta provinciale, previo parere obbligatorio della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali, degli ordini professionali competenti e delle categorie professionali coinvolte, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della terra, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge".

La Banca della terra è gestita dalla Provincia, dal punto di vista tecnico ed amministrativo. I Comuni svolgono un ruolo di supporto per raccogliere le dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari, per accertare la compatibilità urbanistica e provvedere alla trasmissione delle particelle catastali comunicate presso APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti in Agricoltura), al fine di completarne l'inserimento nella Banca della terra (vedi link al sito dedicato, facendo clic qui).

Formati disponibili

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Date

Data di inizio validità/efficacia

09/10/2024

Data di inizio pubblicazione

09/10/2024

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 09/10/2024 15:57

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