Descrizione
L'art. 11, comma 5, lett. h) del D.Lgs. 118/2011 prevede: "La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica”...”l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;".
L'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 prevede:
“1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; “.
L'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 individua quali componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate.
Il citato Allegato n. 4/4 definisce per società partecipate le “società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.”.